Art. 18.
(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione).

      1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a

 

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quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.
      3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.

      5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

      6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
 

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7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.